e-fattura: emissione senza sanzioni fino al 18 febbraio

lunedì 18 febbraio 2019 scade il termine per la liquidazione periodica IVA di gennaio, per i contribuenti mensili. Fino alla stessa data è possibile sanare – senza subire alcuna sanzione – eventuali errori o omissioni commessi nell’emissione della fattura elettronica. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui il contribuente decida di sanare gli errori entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA si applicherà la sanzione per omesso versamento IVA, senza alcuna riduzione. Potrebbe pertanto risultare svantaggiosa per il contribuente la decisione di dilazionare i tempi per l’emissione della fattura elettronica.

Fatture elettroniche da emettere entro il 18 febbraio (il 16 febbraio cade di sabato) per evitare l’applicazione della sanzione per omesso versamento IVA: occorre quindi fare in fretta e cercare di non differire la correzione di eventuali errori o omissioni commessi nell’emissione della fattura in formato elettronico, entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA del 2019.

La riflessione emerge dalla lettura dell’art. 10 del decreto fiscale 2019 e dai chiarimenti resi in materia dall’Agenzia delle Entrate.

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Regolarizzazione fatture non corrette o tardive

Con l’obiettivo di non differire l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, nonché al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti da possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, il decreto fiscale 2019 è intervenuto sulla formulazione dell’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ammettendo per il primo semestre 2019 la possibilità di regolarizzare la fattura emessa in maniera non corretta (ossia in formato non elettronico) ovvero emessa tardivamente:

a) entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA, senza l’applicazione delle sanzioni;

b) entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, applicando la sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta al 20%.

Per i contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile, la legge di conversione del decreto fiscale ha esteso la moratoria delle sanzioni fino al 30 settembre 2019.

Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessioni di beni con consegna in data 16 gennaio 2019, l’emissione della fattura in formato elettronico può avvenire entro il 16 febbraio (di fatto il 18 febbraio, in quanto il 16 cade di sabato) senza che venga irrogata alcuna sanzione.

Diversamente, nel caso in cui sempre relativamente alla stessa operazione si provveda ad emettere la fattura entro il 16 marzo, ossia entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, si applica la sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta, ridotta al 20%.

La sanzione per omesso versamento dell’imposta

Tuttavia, laddove si adotti tale soluzione, sarà applicata anche la sanzione per omesso versamento dell’imposta.

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In termini operativi, l’emissione della fattura elettronica entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA comporterà, laddove da detto comportamento sia emerso un omesso versamento IVA o l’indicazione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, l’applicazione della sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’importo non versato.

Nel caso in cui i versamenti siano effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, tale sanzione si riduce alla metà. Resta comunque ferma la possibilità di accedere all’istituto del ravvedimento operoso e se la violazione viene regolarizzata entro 15 giorni, anche del ravvedimento sprint che permette di applicare la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

In termini operativi, pertanto, il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate mette in allerta i contribuenti che fino ad oggi hanno pensato di avere più tempo per emettere la fattura elettronica o correggere eventuali errori o omissioni, nella convinzione di essere assoggettati soltanto all’applicazione della sanzione per violazioni commesse nella documentazione e registrazione degli imponibili IVA.

Alla luce di quanto precisato dall’Agenzia, pur essendo ammessa la possibilità di correggere la mancata o errata emissione della fattura elettronica entro il termine lungo (termine per effettuare la seconda liquidazione IVA), tale soluzione comporta l’applicazione della sanzione per omesso versamento del tributo.

Paradossalmente, il chiarimento reso dall’Agenzia delegittima la previsione della moratoria delle sanzioni, dal momento che – pur ammettendo la possibilità di sanare eventuali errori documentali – non scusa l’omesso versamento dell’imposta.

Medesime conclusioni devono trarsi anche nel caso in cui sia stata per errore emessa la fattura in formato cartaceo. Anche tale comportamento può essere corretto emettendo la fattura in formato elettronico entro il termine per effettuare la prima liquidazione utile per non incorrere nell’applicazione della sanzione per omesso versamento dell’IVA.

La liquidazione IVA di gennaio

Nella liquidazione IVA relativa al mese di gennaio da effettuarsi entro il prossimo 18 febbraio rientreranno:

a) fatture immediate relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio ed emesse entro la fine del mese;

b) fatture immediate relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio ed emesse entro il 18 febbraio:

c) fatture differite emesse entro il 18 febbraio 2019 relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 e documentate da Ddt;

d) fatture cartacee relative ad operazioni effettuate nel mese dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019.

Tanto detto con riferimento alle fatture emesse, per quel che attiene le fatture ricevute (fatture passive), alla liquidazione IVA del mese di gennaio 2019 concorreranno:

a) le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre 2018 e ricevute nel mese di gennaio 2019;

b) le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 e ricevute entro il giorno 15 del mese di febbraio 2019.

 

e-fattura per acquisti di carburante: indicazione della targa facoltativa ai fini IVA

L’indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica emessa per documentare l’acquisto di carburante non costituisce un elemento obbligatorio ai fini della detrazione IVA, ferma restando la facoltà di inserire tale elemento per documentare l’inerenza dell’acquisto ai fini delle imposte dirette. In tal caso l’indicazione deve essere fornita nel campo “altri dati gestionali”. È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad alcuni quesiti in materia di fatturazione elettronica.

Rispondendo ad alcuni quesiti l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alle novità in materia di fatturazione elettronica.
In primo luogo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per documentare l’acquisto di carburante per autotrazione da parte di soggetti IVA l’utilizzo della fattura elettronica è obbligatorio anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. Pertanto anche nel caso in cui il rifornimento sia effettuato presso un impianto senza personale o sprovvisto del QR Code sarà necessario richiedere l’emissione della e-fattura. Il cessionario è inoltre tenuto a conservare le ricevute del pagamento.
Sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E/2018 è stato precisato che – con specifico riferimento ai carburanti – la normativa IVA non individua tra gli elementi da indicare obbligatoriamente la targa o altro estremo identificativo del veicolo come invece previsto dalla scheda carburante.
Ne deriva che, ai fini IVA, dal 1° gennaio 2019 la targa non deve necessariamente essere riportata nelle fatture elettroniche fermo restando la possibilità di inserimento di tale elemento laddove utile ai fini di altre imposte nel campo “altri dati gestionali”.
Per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018, qualora la cessione di carburante abbia avuto luogo senza contestuale compilazione della scheda carburante e senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento effettuato utilizzando uno strumento tracciabile è invece idoneo ad assolvere agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità IVA.

Moratoria sulle sanzioni

Tra gli aspetti affrontati dall’Agenzia delle Entrate anche gli effetti della moratoria sulle sanzioni per la trasmissione tardiva delle fatture elettroniche. In particolare è stato chiarito che le sanzioni che formano oggetto della riduzione del 20% sono quelle stabilite dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997. Pertanto tra le sanzioni riconducibili a tali fattispecie non rientrano quelle relative all’omesso versamento del tributo da parte del cedente, le quali saranno conseguentemente applicate per intero fatta salva la possibilità di ravvedimento.

Fattura differita e reverse charge

L’Agenzia delle Entrate ha poi ribadito che, dal 1° gennaio 2019, secondo la regola generale, la fattura può essere emessa esclusivamente in formato elettronico con la sola facoltà, in ipotesi di fatturazione differita, di far accompagnare i beni dal DDT o altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione. Fermi restando i tempi legislativamente fissati per l’emissione delle fatture elettroniche le parti sono libere di condividere anticipatamente una copia cartacea del documento inviato tramite Sdi.
Un caso particolare affrontato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il codice destinatario della fattura da inserire in caso di documento emesso in reverse charge veicolato sullo Sdi. L’amministrazione finanziaria ha chiarito che il tipo documento da utilizzare è il TD01 (fattura ordinaria) e non il codice TD20, da utilizzare quest’ultimo esclusivamente per l’autofattura emessa ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.
Sulle fatture elettroniche emesse facoltativamente verso un soggetto non residente, nelle quale il campo destinatario è valorizzato con “XXXXXXX” la fattura da portare in conservazione sostitutiva è quella veicolata tramite lo Sdi e non quella inviata al cliente estero con le modalità tradizionali.

Certificazione dei corrispettivi

Con riferimento ai nuovi obblighi di certificazione dei corrispettivi per i servizi forniti – in vigore dal 1° luglio 2019 per soggetti IVA con volume d’affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri – fatta salva l’emissione di fattura su richiesta del cliente, sarà obbligatorio l’invio dei dati dei corrispettivi in base all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 e non saranno più possibili forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica.
A cura della Redazione

Liquidazione periodica IVA con nuove regole anche per i trimestrali

 

Il decreto fiscale 2019 ha modificato la disciplina della liquidazione periodica IVA: il contribuente può considerare in detrazione l’IVA tenendo conto dell’esigibilità dell’imposta a condizione di aver ricevuto e registrato la fattura di acquisto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Si dubitava che la nuova disciplina fosse applicabile anche ai contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale. L’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che, per questi contribuenti, il diritto alla detrazione può essere fatto valere a partire dal periodo di liquidazione durante il quale il tributo è divenuto esigibile, anche se la fattura è ricevuta entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti riguardanti le novità in tema di liquidazione IVA periodica. La modifica normativa è intervenuta ad opera dell’art. 14 del decreto fiscale (D.L. n. 119/2018), la cui rubrica è “Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA”.

Quando esercitare la detrazione dell’IVA

Con la circolare n. 1/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i presupposti che rendono legittimo l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA. Secondo quanto chiarito dal documento di prassi devono verificarsi due condizioni. Solo quando le due condizioni risultano verificate è possibile far valere il credito IVA.
In primis il tributo deve essere esigibile e tale circostanza coincide, in linea di principio, con il momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972. Tale circostanza non è però sufficiente, essendo necessario che il contribuente sia anche in possesso della fattura o di un documento equivalente.
Ad esempio
Se la merce acquistata è stata consegnata il 31 gennaio, ma la fattura è pervenuta al destinatario durante il mese di febbraio, la detrazione dell’IVA potrà essere esercitata a partire dal periodo di liquidazione di febbraio e non dal mese di gennaio, cioè dal periodo durante il quale l’IVA è divenuta esigibile.
Questa soluzione, ora superata a seguito dell’intervento del D.L. n. 119/2018, è stata criticata da alcuni autori. In particolare, secondo questo diverso orientamento, se la fattura è in possesso del destinatario entro il termine previsto per l’effettuazione della liquidazione periodica relativa al periodo di esigibilità, la detrazione può essere retrodatata.
Tornando all’esempio precedente, se la fattura arriva a destinazione entro il 16 febbraio, secondo questi autori sarebbe possibile far valere il credito IVA già nel periodo di liquidazione di gennaio.
Il legislatore è ora intervenuto accogliendo parzialmente questo orientamento con un’apposita modifica normativa.

Liquidazione dell’IVA: come cambia la disciplina

L’art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha modificato l’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 recante la disciplina della liquidazione periodica IVA. Il contribuente può considerare in detrazione l’IVA tenendo conto dell’esigibilità del tributo a condizione di aver ricevuto e registrato la fattura di acquisto entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Tornando all’esempio precedente, se la merce acquistata viene consegnata nel mese di gennaio ed il contribuente riceve e registra la fattura di acquisto entro il 15 febbraio, potrà fare valere la detrazione del tributo già a partire dal periodo di liquidazione di gennaio.
Si tratta, però, di una facoltà in quanto il diritto alla detrazione potrà essere esercitato anche nel periodo di liquidazione di febbraio o in uno successivo.
La registrazione del documento potrà essere effettuata correttamente anche entro il 30 aprile dell’anno successivo a condizione, però, di far valere la detrazione in sede di dichiarazione annuale del periodo di esigibilità dell’IVA.
La possibilità di far retroagire il diritto alla detrazione è limitata alle sole fatture ricevute nello stesso periodo di imposta. Invece, se il documento viene ricevuto nell’anno successivo la nuova disposizione non risulterà applicabile.
Ad esempio
Se la merce viene consegnata nel corso del mese di dicembre 2018 e la fattura perviene nelle mani dell’acquirente il 10 gennaio 2019, la detrazione potrà essere esercitata con decorrenza dal mese di gennaio e non già a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente.

La liquidazione dell’IVA dei contribuenti trimestrali

In base ad una prima interpretazione della nuova disciplina si dubitava che la nuova disposizione fosse applicabile negli stessi termini ai contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale. I dubbi erano dovuti al più ampio termine a disposizione per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
I contribuenti c.d. trimestrali effettuano tre liquidazioni periodiche, la cui scadenza è costituita dal giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento. Alla luce di questa previsione sembrava che la possibilità di retrodatare la detrazione del tributo avesse una portata estremamente limitata.
Ad esempio, la nuova disposizione trova sicuramente applicazione allorquando l’esigibilità si verifica nel mese di marzo (la consegna della merce) e la fattura di acquisto viene ricevuta entro il 10 aprile. In questo caso non si è mai dubitato della possibilità di fare valere la detrazione dell’IVA nella liquidazione periodica del primo trimestre.
I dubbi hanno invece interessato il caso in cui l’esigibilità si sia verificata nel mese di marzo e la fattura sia stata ricevuta e registrata, ad esempio, il 10 maggio. L’art. 1 del citato D.P.R. prevede la possibilità di far retroagire la detrazione del tributo alla condizione che la fattura di acquisto sia stata ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nell’esempio il documento di acquisto è stato ricevuto entro il secondo mese successivo a quello in cui il tributo è divenuto esigibile. Conseguentemente, in base ad un’interpretazione letterale della novella, sembrava che la portata della norma fosse più limitata.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come la disposizione in rassegna sia “pienamente” applicabile anche ai contribuenti trimestrali.
Conseguentemente, il diritto alla detrazione può essere fatto valere a partire dal periodo di liquidazione durante il quale il tributo è divenuto esigibile anche se la fattura è pervenuta a destinazione, nelle mani dell’acquirente, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello durante il quale l’operazione si considera effettuata.
Tornando all’esempio precedente, se la merce è stata consegnata durante il mese di marzo e la fattura di acquisto è stata ricevuta e registrata entro il 15 maggio, il credito IVA potrà essere “speso” nel corso della liquidazione periodica relativa al primo trimestre

Cedolare secca per i negozi: le novità 2019

Arriva il vademecum di Confedilizia sulla cedolare secca per i negozi, dopo la legge di Bilancio 2019. Il regime riguarda i contratti di locazione stipulati nel corso del 2019 e interessa le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente. La cedolare può applicarsi agli immobili di superficie massima di 600 metri quadri, ma nel calcolo della superficie, le pertinenze non vanno considerate. Poiché i software di compilazione relativi al modello RLI sono in corso di aggiornamento, attualmente è possibile registrare i nuovi contratti esclusivamente recandosi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, e non in via telematica.

La legge di Bilancio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019, prevede l’avvio del regime della cedolare secca per l’affitto di locali commerciali.

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Cosa è utile sapere

– i contratti di locazione devono essere stipulati nel corso dell’anno 2019;

– la cedolare potrà essere applicata per l’intera durata del contratto;

– il nuovo regime fiscale interessa le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente;

– la cedolare può applicarsi agli immobili di superficie massima di 600 mq (nel calcolo della superficie, le pertinenze non vanno considerate);

– possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori;

– l’aliquota della cedolare è pari al 21%;

– non ci si può avvalere del nuovo regime fiscale in caso di contratti stipulati nell’anno 2019 se alla data del 15 ottobre 2018 “risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”;

– poiché i software di compilazione relativi al modello RLI sono in corso di aggiornamento, attualmente è possibile registrare i nuovi contratti esclusivamente recandosi presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, e non in via telematica.

Fatture datate 2018 ed inviate nel 2019: valido il formato analogico

 

Fatture datate 2018 ed inviate nel 2019: valido il formato analogico

Sono valide le fatture in formato analogico emesse nel mese di dicembre 2018, ma inviate al cliente tramite posta ordinaria o PEC nei primi giorni del 2019. L’IVA relativa alle stesse fatture concorre alla liquidazione IVA del mese di gennaio. In occasione del forum organizzato dal CNDCEC l’Agenzia delle Entrate scioglie uno dei principali dubbi con cui si sono dovuti confrontare gli operatori nei primi giorni di gennaio, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica. Sempre in merito alla tempistica di emissione/trasmissione delle fatture elettroniche, l’Agenzia ha chiarito che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile.

A 15 giorni dall’esordio della fattura elettronica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili fa il punto della situazione organizzando un forum durante il quale l’Agenzia delle entrate ha reso ulteriori chiarimenti in merito alle principali criticità e difficoltà operative connesse alla concreta applicazione della fatturazione elettronica.

Emissione e ricezione della fattura elettronica

Certamente una delle questioni di maggiore interesse evidenziate dagli operatori del settore è quella relativa alla data che deve riportare la fattura elettronica. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il campo “Data” del file XML deve essere valorizzato indicando la data di effettuazione dell’operazione.
Tale data, nel caso di emissione della fattura immediata, coincide con la data di effettuazione dell’operazione, mentre nell’ipotesi di fattura differita, dato che la stessa riporta i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione, la data da indicare è quella dell’emissione della fattura.
In termini operativi questo vuol dire che nel caso di una prestazione di servizi che si considera effettuata ai fini IVA al momento del pagamento del corrispettivo, la fattura immediata deve riportare quale data di emissione quella del pagamento del dovuto.
Diversamente, nel caso di emissione di fattura differita per una serie di forniture di beni effettuate nel corso di un mese e scortate dal DDT, la data da indicare nella fattura coincide con quella della sua emissione.
Ancora una volta, è stato ricordato che nel primo semestre 2019 è ammessa la possibilità di trasmettere al Sistema di Interscambio la fattura entro i termini della prima liquidazione IVA utile senza applicazione di sanzioni.
Pertanto, ad esempio, una fattura che riporta la data 5 gennaio 2019 potrà essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 16 febbraio 2019 in caso di operatore IVA “mensile” ovvero entro il 16 maggio in caso di operatore IVA “trimestrale”.
A decorrere dal secondo semestre 2019, l’Agenzia ha aggiunto che – in ossequio ai chiarimenti già resi nella circolare n. 13/E/2018 – “il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”
A tal riguardo sarebbe opportuno che fosse chiarito cosa deve intendersi per “minimo ritardo”.
Sempre in tema di emissione e ricezione delle fatture elettroniche, l’Agenzia, rispondendo ad un altro quesito avente ad oggetto il caso di un’operazione effettuata il 31 marzo 2019 e di invio della fattura al Sistema di Interscambio il successivo 5 aprile 2019, è stato ribadito che il campoDatadel file XML deve riportare la data di effettuazione dell’operazione. Inoltre è stato aggiunto che la fattura inviata allo SDI nel mese di aprile concorrerà alla liquidazione IVA del mese di marzo2019, per il cedente/prestatore, e a quella di aprile per il cessionario/committente. Quello che conta, infatti, ai fini della detrazione IVA è la ricezione della fattura (la sola effettuazione dell’operazione non è sufficiente per esercitare tale diritto a seguito delle modifiche recate dal D.L. n. 50/2017


 


Fatture del mese di dicembre 2018 inviate nel 2019: analogiche o digitali?

Di particolare interesse è anche la questione relativa alla validità delle fatture analogiche emesse nel mese di dicembre 2018, ma trasmesse al cliente via posta ordinaria o PEC i primi giorni del mese di gennaio 2019. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata rispondendo alle FAQ, senza però dissipare del tutto le perplessità.
La questione era se la trasmissione della fattura dovesse avvenire entro il 2018 per dare validità al formato analogico della stessa.
Durante il forum è stato definitivamente chiarito che le fatture datate dicembre 2018, ma trasmesse al cliente nei primi giorni di gennaio 2019 sono valide anche se in formato analogico.
Per quel concerne invece le modalità di detrazione per il cessionario/committente è stato precisato che dette fatture in quanto ricevute nel mese di gennaio 2019 concorreranno alla liquidazione IVA di gennaio da effettuarsi entro il 16 febbraio 2019.
Sempre in tema di detrazione è stato chiarito che l’IVA relativa ad una fattura differita emessa nei primi 15 giorni del mese di febbraio, relativamente ad operazioni effettuate nel mese di gennaio concorre alla liquidazione del mese di gennaio.

Autofatture

Per quel che concerne l’emissione delle autofatture, l’Agenzia, rispondendo a diversi quesiti, ha trattato i vari casi che si possono verificare:
– nel caso di emissione di autofatture per operazioni soggette al meccanismo del reverse charge interno ha precisato che nel campo “Tipo Documento” occorre indicare il codice TD1. Il codice TD20 viene usano per le c.d. “autofatture spia”, ossia per le autofatture che sono emesse dal cessionario/committente a denuncia della mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione;
– nel caso di omaggi occorre emettere autofattura, indicando nel campo “Tipo Documento” occorre indicare il codice TD1;
– l’autofattura (campo “TipoDocumento” con codice “TD20”) dovrebbe riguardare i soli casi in cui il fornitore non ha trasmesso al Sistema di Interscambio alcun documento.

Fatture verso e da soggetti non residenti

In primo luogo si ricorda che nelle operazioni realizzate con soggetti non residenti (UE e/o extra-UE) non è necessaria l’emissione della fattura elettronica.
Tuttavia, laddove le stesse siano emesse facoltativamente, nel campo “Codice Destinatario” occorre indicare “xxxxxxx”.
L’emissione della fattura elettronica consente di evitare l’invio dello spesometro. Nessun esonero, invece, viene previsto per l’invio dei modelli INTRA, nel caso di operazioni intercorse con soggetti UE, sebbene le stesse siano certificate da fatture elettroniche.
A tal riguardo si aggiunge che nel caso di emissione della fattura elettronica e trasmissione al Sistema di Interscambio, al soggetto non residente occorre consegnare copia della fattura analogica. Infatti, la fattura elettronica detto soggetto non l’ha mai ricevuta (a meno che lo stesso non decida di richiedere un codice destinatario).
Sempre in tema di operazioni con soggetti non residenti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non devono essere emesse in formato elettronico le fatture relative a beni effettuate nei confronti di un soggetto estero con consegna della merce in Italia. Sebbene, la merce sia consegnata in Italia e quindi, l’operazione risulti rilevante ai fini IVA in Italia, l’operazione non è intercorsa tra due soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Infine, con riferimento ai dettaglianti che utilizzano la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extracomunitari, è stato chiarito che questi sono esonerati sia dall’invio delle fatture al Sistema di Interscambio che dall’invio dello esterometro.

Impossibilità di rifiutare le fatture elettroniche

Un tema particolarmente delicato è quello collegato all’impossibilità di rifiutare le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (B2B e B2C). In materia è stato già chiarito che la correzione va chiesta all’emittente della fattura.
Ora viene chiesto come ci si deve comportare se il soggetto emittente non provvede alla correzione o se lo stesso ha emesso fatture a scopo di frode (perché deve ad esempio “scaricare” il magazzino) e dopo l’emissione risulta irreperibile.
Infatti, considerato che la legge prevede che l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze del registro IVA degli acquisti, si potrebbe sostenere che l’annotazione in quest’ultimo di una fattura emessa a scopo di frode equivalga ad annotare una fattura per operazione inesistente. Se così fosse, come può tutelarsi il destinatario della fattura in tali circostanze?
L’Agenzia ha risposto a tale quesito ricordando che l’introduzione della fattura elettronica non modifica la situazione descritta nel quesito, che era possibile anche con le fatture analogiche. Certamente chi dovesse ricevere fatture elettroniche false non porterà in detrazione l’IVA e in deduzione i costi di quelle FE; inoltre sarebbe opportuno inviare una segnalazione alla GdF o alla Agenzia delle entrate competente.

Fattura elettronica e conservazione

Quanto alla conservazione delle fatture elettroniche, l’Agenzia ha reso i seguenti chiarimenti:
– l’adesione al servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle entrate comporta necessariamente che il contribuente assuma la qualifica di responsabile della conservazione, sicché anche il piccolo professionista o l’artigiano sarà Responsabile della Conservazione e anche un’associazione dovrà individuare al suo interno il responsabile della conservazione. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha chiarito nelle Linee Guida e in una FAQ che in caso di affidamento del servizio di conservazione in outsourcing, il ruolo di Responsabile della Conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al Soggetto produttore superando in tal senso una risalente prassi dell’Agenzia delle Entrate;
– è ammessa la possibilità di effettuare contestualmente la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti (ad esempio, Agenzia delle Entrate e società privata che presta il servizio);
– la conservazione digitale per 15 anni non è subordinata alla firma digitale delle fatture;
– il destinatario della fattura in regime forfettario non è obbligato a ricevere le FE, quindi è importante che conservi le fatture ricevute in via analogica o via PEC, pur non avendo richiesto al fornitore tale indirizzo, in modo analogico. Si ricorda, tuttavia, che anche l’operatore forfettario o il suo delegato può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione dell’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture: in tal modo sarà sicuro che le sue fatture passive saranno conservate per 15 anni senza il rischio di perderle.
Anche in caso di chiusura della partita IVA, la conservazione elettronica con l’Agenzia delle Entrate è assicurata per 15 anni.