e-fattura obbligatoria anche per gli acquisti di carburanti

A partire dal 1° gennaio 2019, la fattura elettronica è obbligatoria anche per gli acquisti di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione, presso gli impianti stradali di distribuzione, se effettuati in veste di operatori economici. Correlativamente, viene abolita la scheda carburante e, ai fini della detrazione della relativa IVA e della deducibilità del costo, è indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, cioè diversi dal denaro contante. Bene, quindi, i pagamenti con carte di credito, carte di debito o carte prepagate ma anche con mezzi elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale.
Il settore dei carburanti è stato oggetto di numerosi interventi normativi ad opera della legge di Bilancio 2018, finalizzati a prevenire e a contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.
È probabilmente per questa ragione che il legislatore aveva deciso di anticipare al 1° luglio 2018, rispetto alla decorrenza del 1° gennaio 2019 prevista per la generalità delle operazioni verso i “privati” (B2B e B2C), il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione, oltre che per talune prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti pubblici.
Anche se l’applicazione anticipata del nuovo obbligo risultava coerente con la decisione di esecuzione del Consiglio europeo, che ha autorizzato lo Stato italiano – per il periodo 1° luglio 2018-31 dicembre 2021 – ad accettare come fatture i soli documenti in formato elettronico emessi dai soggetti passivi stabiliti in Italia diversi da quelli che beneficiano del regime di franchigia per le piccole imprese, le incertezze degli operatori non erano venute del tutto meno nonostante gli apprezzabili sforzi dell’Agenzia delle Entrate, che con il provvedimento n. 89757 e la circolare n. 8/E, entrambi del 30 aprile 2018, ha fornito le relative istruzioni operative e i primi chiarimenti in tempi utili per garantire il rispetto del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del Contribuente in merito all’efficacia temporale delle norme tributarie.
Come già evidenziato da Confindustria nella nota di aggiornamento dell’8 giugno 2018, era indubbio che un adempimento di tale portata innovativa richiedesse un periodo ben più ampio per l’implementazione e per consentire ai soggetti coinvolti di applicarlo in condizioni di certezza, nel rispetto delle indicazioni rese. Inoltre, non si poteva ignorare come, nonostante le precisazioni fornite, residuassero alcune criticità interpretative che, al momento, non avevano trovato soluzione e che, verosimilmente, sarebbero state affrontate nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina.
Per effetto del decreto Dignità
In quest’ottica, si giustifica senz’altro la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti presso gli impianti stradali di distribuzione, disposta dall’art. 11-bis del D.L. n. 87/2018.
A seguito della riformulazione dell’art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, da tale data, gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono essere documentati obbligatoriamente mediante l’emissione della fattura elettronica se posti in essere da soggetti passivi IVA che agiscono in quanto tali, cioè nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Gli stessi acquisti, se effettuati in veste di “privati consumatori”, beneficiano invece dell’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale, previsto dal nuovo art. 2, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 696/1996 e, per essi, è prevista – già dal 1° luglio 2018 – la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri percepiti dagli operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante (si veda il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 106701 del 28 maggio 2018).
Scompare la scheda carburante
L’obbligo della fattura elettronica comporta l’abolizione della scheda carburante di cui al D.P.R. n. 444/1997, mentre ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa diventa indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante.
L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018, n. 73203 ha definito gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti ritenuti ugualmente idonei allo scopo, precisando che gli stessi consentono non solo la detraibilità dell’IVA, ma anche la deducibilità della spesa, risolvendo in tal modo il duplice disallineamento esistente tra i due settori impositivi, dovuto al fatto che solo ai fini dell’esercizio della detrazione dell’IVA sono richiamati i lubrificanti oltre ai carburanti e sono ritenuti validi gli ulteriori mezzi di pagamento tracciabili appositamente stabiliti, diversi dalle carte di credito, di debito o prepagate.
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Al riguardo, l’Agenzia ha disposto che, ai fini della detrazione dell’IVA e della deducibilità delle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante.
Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.

E-fattura a consumatori finali per servizi di pubblica utilità: chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 527125 del 28 dicembre 2018, ha stabilito le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio nei confronti delle persone fisiche residenti in Italia, non soggetti passivi IVA, a favore delle quali sono state effettuate prestazioni di servizi di pubblica utilità. All’interno delle fatture elettroniche deve essere riportato il codice identificativo univoco del rapporto contrattuale quale codice identificativo del soggetto committente.
Con provvedimento prot. n. 527125 del 28 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità a cui far riferimento ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche nei confronti delle persone fisiche residenti in Italia, non soggetti passivi IVA, a favore delle quali sono state effettuate prestazioni di servizi di pubblica utilità.
Il provvedimento fa in particolare riferimento alle prestazioni che sono regolate da contratti che sono stati stipulati prima del 1° gennaio 2005 e:
– in cui non sia indicato il codice fiscale del soggetto committente;
– per i quali non sia stato possibile procedere con l’identificazione del codice fiscale del soggetto committente.
Contratto: informazioni da comunicare
Relativamente a ciascuno dei contratti indicati, i soggetti passivi Iva che sono tenuti all’emissione della fattura elettronica devono comunicare all’Agenzia delle Entrate (tramite posta elettronica certificata) un elenco nel quale per ogni contratto devono essere indicati:
– il proprio numero di partita IVA;
– il codice identificativo di ogni rapporto contrattuale (il numero di caratteri non deve essere superiore a 28).
La comunicazione deve essere sottoscritta digitalmente e ad essa va allegato il file contenente i codici identificativi univoci, oltre ad apposita dichiarazione redatta in conformità al facsimile che è allegato al provvedimento in esame.
Dal 3 gennaio 2019 le comunicazioni devono essere inviate:
– almeno 20 giorni prima rispetto alla data di trasmissione all’SdI delle fatture elettroniche;
– all’indirizzo procedura.cf.sdi@pec.agenziaentrate.it .
Per quanto attiene alle comunicazioni inviate entro il 31 gennaio 2019, le fatture elettroniche devono essere inviate a partire dal 20 febbraio 2019 (fase di prima applicazione).
Le fatture emesse nel corso del mese di gennaio vanno trasmesse all’SdI entro e non oltre il 28 febbraio 2019 da parte dei soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con periodicità mensile.
Fatture elettroniche: modalità di predisposizione
Per quanto riguarda le modalità di predisposizione delle fatture elettroniche l’Agenzia ha rilevato che è necessario far riferimento a quanto stabilito dal provvedimento dello scorso 30 aprile.
All’interno delle fatture elettroniche deve essere riportato il codice identificativo univoco del rapporto contrattuale (quale codice identificativo del soggetto committente).

Saldo e stralcio di debiti fino a 20 mila euro per le persone fisiche in difficoltà economica

Saldo e stralcio dei debiti fino a 20 mila euro affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Si tratta di una delle novità contenute nella Legge di bilancio 2019. Lo ha messo in evidenza l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con comunicazione pubblicata in data 2 gennaio 2019 all’interno del proprio sito istituzionale. Il “Saldo e stralcio” riguarda omessi versamenti che sono dovuti in autoliquidazione, contributi previdenziali che spettano alle casse professionali ovvero alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. Possono aderirvi le persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con apposita comunicazione datata 2 gennaio 2019, ha messo in evidenza che con la legge di bilancio 2019 è stato introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle.
Il “Saldo e stralcio” riguarda i carichi che sono stati affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 aventi ad oggetto omessi versamenti che sono dovuti in autoliquidazione (sulla base del contenuto delle dichiarazioni annuali), contributi previdenziali che spettano alle casse professionali ovvero alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Possono aderirvi unicamente le persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
Tala situazione ricorre nei seguenti casi:
– il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non eccede il limite di euro 20 mila;
– alla data di presentazione della dichiarazione di adesione risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui alla Legge n. 3/2012, art. 14.
L’adesione al “Saldo e stralcio” consente di precedere con il versamento in percentuali ridotte delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione (sono azzerati gli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi di mora):
– 16 per cento degli importi dovuti con ISEE fino a euro 8.500,00;
– 20 per cento degli importi dovuti con ISEE da euro 8.500,01 a euro 12.500,00;
– 35 per cento degli importi dovuti con ISEE da euro 12.500,01 a euro 20.000,00.
La quota da versare è ridotta al 10 per cento nell’ipotesi in cui l’avvenuta procedura di liquidazione confermi la situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

Fattura elettronica: nuove modalità di pagamento delle imposte di bollo dal 2019

Nuove modalità di pagamento delle imposte di bollo con l’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica. Le ha previste il decreto sottoscritto in data 28 dicembre 2018 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria. Lo ha messo in evidenza il MEF con comunicato stampa n. 224 del 2018. Al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate provvederà a rendere noto al contribuente l’ammontare dovuto in base ai dati che sono presenti all’interno delle fatture elettroniche che sono state inviate tramite il Sistema di Interscambio.
Tramite comunicato stampa n. 224 del 28 dicembre 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo in evidenza che, con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, cambieranno le modalità di pagamento delle imposte di bollo sulla fattura.
Secondo quanto previsto dal decreto firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, il 28 dicembre scorso, al termine di ogni trimestre l’Agenzia delle Entrate provvederà a rendere noto al contribuente l’ammontare dovuto in base ai dati che sono presenti all’interno delle fatture elettroniche che sono state inviate tramite il Sistema di Interscambio. L’obiettivo è quello di facilitare l’adempimento da parte del contribuente.
All’interno del proprio sito istituzionale l’Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti un servizio per consentire ai medesimi di procedere con il pagamento tramite:
– addebito su conto corrente bancario o postale;
– modello F24 (predisposto dalla medesima Agenzia delle Entrate).
Quanto stabilito dal decreto ministeriale trova applicazione sulle fatture elettroniche che sono emesse dal 1° gennaio 2019.

Nuovo regime forfetario: come calcolare il reddito imponibile

IN QUESTO ARTICOLO TROVI ANCHE:Coefficienti di redditività e codici ATECO
La legge di Bilancio 2019 ha previsto un nuovo regime forfetario destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, e ha ampliato, rispetto al regime forfetario vigente nei periodi 2015-2018, la platea dei soggetti che vi possono accedere, innalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a € 65.000 per tutti i destinatari e riducendo i requisiti necessari per fruire del regime. I soggetti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Con quali aliquote?
A decorrere dal 2019 viene prevista, per i contribuenti di dimensioni minime, la rivisitazione del regime forfetario vigente nei periodi 2015-2018 con un “nuovo” regime che prevede il pagamento forfetario di un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute, con eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta: l’art. 1, commi da 9 a 11, della legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha, nella sostanza, riscritto il precedente regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, ampliando la platea dei soggetti che vi possono accedere, innalzando e uniformando il limite massimo di ricavi/compensi a € 65.000 per tutti i soggetti e riducendo i requisiti necessari per fruire del regime.
Attenzione
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso di determinati requisiti e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusionepreviste: a differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio, possono accedervi i soggetti già in attività.
Il regime forfetario, inoltre, non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica; la sua applicazione è, pertanto, subordinata solo al verificarsi delle condizioni di seguito descritte.
Requisiti di accesso e permanenza nel regime
Possono accedere (e permanere) al regime i soggetti che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Il limite di ricavi/compensi è unico per qualsiasi soggetto aderisca al regime forfetario e a prescindere dal settore economico di appartenenza.
Attenzione
Quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Esempio
In presenza di esercizio contemporaneo di una attività di commercio all’ingrosso ricompresa nella Divisione 45 dei codici ATECO con ricavi pari a € 37.000 e di un’attività di intermediario del commercio rientrante nel Gruppo 46.1 con provvigioni pari a € 25.000 il contribuente potrà accedere al regime forfetario poiché la somma dei ricavi complessivi (37.000 + 25.000 = 62.000) è inferiore al limite dei 65.000 euro.
I ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il “nuovo” regime forfetario, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto: è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva. Tuttavia, ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all’articolo 38 del D.P.R. n. 602/1973, ovvero in alternativa, scomputate in dichiarazione dei redditi, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.
Cause di esclusione dal regime
Ulteriormente, non possono aderire al regime dei forfetari i contribuenti che nello stesso periodo d’imposta di eventuale fruizione del regime agevolato:
a) si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito quali:
– agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972);
– vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– commercio dei fiammiferi(art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972(art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
– agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter D.P.R. n. 633/1972);
– agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
– rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 D.L. n. 41/1995);
– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis D.L. n. 41/1995);
b) sono non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), D.P.R. n. 633/1972), ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427/1993);
d) partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Attenzione
L’introduzione del riferimento alle società a responsabilità limitata “non in regime di trasparenza” va letta come causa preclusiva solamente se consente il controllo, anche indiretto, della società e la società opera in realtà economiche riconducibili a quel socio che svolge l’attività in regime forfetario.
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione. Si segnala, inoltre, che dalla norma viene espunto il vigente tetto dei 30.000 euro, percepiti da reddito da lavoro dipendente o assimilabile, oltre il quale opera l’esclusione dal regime forfetario.
Attenzione
Il contribuente forfetario può effettuare le seguenti operazioni con l’estero:
– cessioni di beni intracomunitarie;
– acquisti di beni intracomunitari;
– prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi;
– importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare utilizzando il plafond ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.L. n. 331/1993 (comma 58, lett. e)).
Determinazione del reddito e aliquote da applicare
I soggetti forfetari determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d’imposta il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata.
Coefficienti di redditività distinti per codice ATECO
Coefficiente
di redditività Settore Codice attività
40% Industrie alimentari e delle bevande 10 e 11
40% Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9
40% Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81
54% Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 e 47.89
86% Costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43, 68
62% Intermediari del commercio 46.1
40% Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55 e 56
78% Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88
67% Altre attività economiche da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%. Nel caso di imprese familiari di cui all’art. 5, comma 4, del T.U.I.R., l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Viene confermata la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 15% al 5%, per iprimi 5 anni dell’attività in presenza di determinati requisiti previsti al comma 65 della legge n. 190/2014:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti.
Rettifica della detrazione IVA
L’applicazione del regime comporta, altresì, la rettifica dell’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (comma 61).
Si ricorda che, nel caso di ingresso nel regime, l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni.
Fatturazione elettronica
In ragione delle probabili difficoltà che dovranno essere affrontate nella fase di avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica, il decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria relativa alla fatturazione:
– non verrà applicata la disciplina sanzionatoria nell’ipotesi in cui la fattura elettronica non venga emessa entro il termine stabilito dall’art. 21 del decreto Iva, ma comunque entro il termine per far concorrere l’Iva all’interno della liquidazione del periodo;
– verranno applicate sanzioni in misura ridotta all’80 per cento qualora la fattura partecipi alla liquidazione periodica successiva rispetto al periodo di riferimento.
Le predette disposizioni trovano applicazione fino al 30 settembre del 2019 per quanto riguarda i contribuenti che effettuano con periodicità mensile la liquidazione periodica.
Il decreto ha stabilito l’esclusione, dall’ambito di applicazione dell’obbligo della fatturazione elettronica, anche delle associazioni sportive senza scopo di lucro che hanno proceduto con l’esercizio dell’opzione di cui alla Legge n. 398/1991, artt. 1 e 2, e che hanno conseguito proventi di tipo commerciale non eccedenti il limite di euro 65.000 nel corso del precedente periodo (l’esonero opera anche in caso di superamento della soglia, tuttavia in tale ipotesi le associazioni devono assicurare che la fattura venga emessa per loro conto dal committente/cessionario soggetto passivo d’imposta). Gli obblighi di fatturazione elettronica vengono adempiuti dai cessionari per quanto concerne i contratti di sponsorizzazione e pubblicità che sono stati stipulati dai soggetti di cui agli artt. 1 e 2 della Legge n. 398/1991.
Prevista altresì una riduzione dell’ambito applicativo, per l’annualità d’imposta 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica. In particolare, sono esonerati dall’obbligo i soggetti che devono procedere con l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:
– le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e i policlinici universitari;
– gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
– le farmacie (pubbliche e private) e i presidi di specialistica ambulatoriale;
– le strutture che erogano prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
– altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
L’esonero interessa unicamente le fatture i cui dati vengono trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
In merito agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità è stata introdotta una disciplina specifica in relazione alle fatture elettroniche emesse nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di arte o professione ovvero nell’ambito di attività d’impresa. Il riferimento è alle operazioni che sono effettuate nei seguenti settori:
– telecomunicazioni;
– servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione i cui corrispettivi sono addebitati tramite bolletta.
In particolare, la specifica disciplina trova applicazione sulle fatture che sono state emesse nei confronti di consumatori finali con cui sono stati stipulati contratti antecedentemente al 1° gennaio 2005.
Detrazione dell’imposta su valore aggiunto
Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva devono ricorrere due presupposti:
– di tipo sostanziale, ossia deve essere effettuata l’operazione di cessione di beni/prestazione di servizi;
– di tipo formale, ossia il cessionario/committente deve essere in possesso di una valida fattura d’acquisto.
Il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione decorre dal momento in cui entrambe le condizioni citate sono soddisfatte.
Orbene, il decreto fiscale, intervenendo sulla disciplina relativa alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, stabilisce espressamente che il diritto alla detrazione può essere esercitato entro il giorno 16 di ogni mese a condizione che i documenti di acquisto siano ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui l’operazione è stata effettuata. La disposizione in questione non viene applicata sulle fatture d’acquisto inerenti a operazioni effettuate nel corso del precedente anno.