Conguaglio IMU con doppio conteggio

Entro il 17 dicembre 2012 deve essere versato il saldo IMU, che va calcolato a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
In via generale, si ricorda che il versamento dell’acconto dell’IMU per l’anno 2012 doveva essere effettuato, entro il 18 giugno 2012, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze e 0,76% per gli altri immobili) e le detrazioni previste (200 euro per l’abitazione principale più 50 euro per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni). Pertanto, mentre per il calcolo dell’acconto IMU sono state applicate le aliquote e la detrazione di base, per il versamento del saldo di dicembre i contribuenti dovranno monitorare attentamente i regolamenti e le delibere definitivamente assunte dai singoli Comuni (si ricorda, infatti, che i Comuni avevano tempo fino al 31 ottobre 2012 per approvare o modificare il proprio regolamento, e deliberare in relazione alle aliquote e alla detrazione del tributo).

I versamenti dell’IMU sono effettuati utilizzando il modello F24. In aggiunta al modello F24, dal 1° dicembre 2012 potrebbe essere possibile provvedere al versamento mediante l’utilizzo del bollettino postale, ma ad oggi non è stato ancora approvato.

L’art. 13 comma 11 del DL 201/2011 stabilisce che è riservata allo Stato la quota pari al 50% dell’IMU calcolata applicando alla base imponibile degli immobili l’aliquota di base dello 0,76% (nessuna quota dell’IMU spetta invece allo Stato per le abitazioni principali e le relative pertinenze, per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del DL 557/93, conv. L. 133/94, per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio e per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dai soci assegnatari nonché per gli alloggi assegnati dagli IACP).

La quota di imposta che deve essere destinata allo Stato va versata contestualmente all’IMU.
È evidente che, per tutti gli immobili per i quali sussiste la riserva di gettito a favore dello Stato, i contribuenti dovranno effettuare un duplice calcolo e un duplice versamento per le quote di rispettiva spettanza del Comune e dello Stato.
Gli interessi e le sanzioni da versare in seguito all’accertamento, invece, spettano interamente all’ente locale (lo si evince anche dai codici tributo).

Con la quota statale il calcolo è doppio

Si ipotizzi un’unità immobiliare accatastata in A/4, adibita a “seconda casa” con relativo box pertinenziale.
L’imposta dovuta per l’anno 2012 è versata in due rate.
La prima rata (entro il 18 giugno 2012), senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota di base (0,76% per gli immobili che non sono destinati ad abitazione principale), la seconda rata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per tali immobili sarà necessario calcolare distintamente la quota dell’IMU destinata allo Stato (pari alla metà quota dell’importo calcolato applicando alla base imponibile l’aliquota di base) e la quota destinata al Comune.

Rendita catastale abitazione rivalutata: 850 euro;
Base imponibile IMU: 850 euro * 160 = 136.000 euro;
Rendita catastale box rivalutata: 120 euro;
Base imponibile IMU: 120 euro * 160 = 19.200 euro;
Base imponibile IMU totale: 136.000 euro + 19.200 euro = 155.200 euro.

Calcolo dell’acconto IMU da versare per l’anno 2012 (aliquota di base 0,76%): 155.200 euro * 0,76% = 1.179,52 euro : 2 = 589,76 euro di cui:
– 294,88 euro per la quota statale (arrotondato a 295 euro);
– 294,88 euro per la quota comunale (arrotondato a 295 euro).

Si supponga che il Comune abbia deliberato per le “seconde case” l’aliquota massima dell’1,06%.
L’IMU dovuta per l’anno 2012 è pari a: 155.200 euro * 1,06% = 1.645,12 euro di cui:
– 589,76 euro da destinare allo Stato (294,88 euro * 2);
– 1.055,36 euro da destinare al Comune.

In sede di versamento del saldo IMU, quindi, dovranno essere versati:
– 295 euro per la quota Stato (589,76 euro – 295,00 euro arrotondato all’unità di euro) (codice tributo 3919);
– 760 euro per la quota Comune (1.055,36 euro – 295,00 euro, arrotondato all’unità di euro) (codice tributo 3918).

Il saldo IMU per l’abitazione principale

Per calcolare l’importo del saldo IMU per l’abitazione principale è necessario considerare che solo per l’anno 2012 era possibile effettuare il versamento in tre rate: il primo acconto scadeva il 18 giugno 2012, pari a un terzo dell’imposta calcolata con l’aliquota standard stabilita dal legislatore allo 0,4%, un secondo acconto da versare entro il 17 settembre 2012, calcolato applicando sempre l’aliquota base e il saldo entro il 17 dicembre. 2012. Tale ultimo versamento, tuttavia, va calcolato con l’aliquota deliberata dal singolo Ente locale, al netto degli acconti versati (a giugno e settembre per chi ha scelto la rateazione o solo a giugno per gli altri soggetti). Questo, naturalmente, solo dopo aver preliminarmente verificato che sussistano le condizioni per definire l’immobile come abitazione principale.

I requisiti dell’abitazione principale – Rispetto a quanto previsto per l’Ici, la definizione di abitazione principale presenta dei profili di novità. Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art.13 c.2 D.L. 201/2011). Sulla base di quanto scritto ai fini dell’IMU, si considera abitazione principale del contribuente quella inderogabilmente caratterizzata dalla compresenza di due requisiti: quello soggettivo (dimora abituale nel fabbricato) e quello oggettivo (iscrizione residenza anagrafica). Non è invece necessario che il fabbricato sia effettivamente accatastato, essendo sufficiente la sua semplice iscrivibilità in Catasto. Inoltre, a differenza di quanto stabilito per l’Ici fin dal 2008, l’assoggettamento al tributo non si limiterà alle prime case di maggior prestigio, dato che saranno comunque assoggettati all’IMU tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale, e non solo quelli accatastati come A/1 (abitazioni di lusso), A/8 (ville), A/9 (castelli, abitazioni di eminente pregio).

Il nucleo familiare – nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

L’abitazione principale non può che essere una sola unità immobiliare (accatastamento unitario): se il contribuente dimora e risiede in una casa composta da più di una unità immobiliare al catasto (es. piano sopra distinto da piano sotto), le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna con la propria rendita rivalutata: per un’ unità viene applicata l’aliquota del 4 per mille in acconto e le agevolazioni dell’abitazione principale, mentre l’altra è considerata altro fabbricato e sconta l’aliquota base del 7,6% in acconto e l’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati a saldo.
Il contribuente sceglie a quale delle due applicare l’aliquota agevolata.

I coniugi – L’abitazione principale è l’unica unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Se due coniugi dimorano e risiedono in immobili diversi nello stesso comune, uno sconta l’aliquota ordinaria e l’altra quella agevolata per l’abitazione principale. Un solo immobile è considerato abitazione principale.
Se i due coniugi risiedono e dimorano in due immobili diversi in due comuni diversi, la legge tace, mentre la circolare ministeriale omnibus n.3/DF apre alla possibilità di riconoscere l’aliquota ridotta e le relative detrazioni a entrambi gli immobili.
Al fine di evitare comportamenti elusivi, i coniugi per poter scontare l’aliquota ridotta e le agevolazioni per l’abitazione principale devono stabilire la residenza e il domicilio negli immobili. Il Comune è l’ente che si occuperà dei relativi controlli. In quest’ultimo caso, infatti, spiega la circolare, il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. Il coniuge, che per motivi di lavoro risiede in un comune diverso da quello del proprio nucleo familiare, ha comunque diritto alle agevolazioni Imu per l’abitazione principale.

Le agevolazioni per l’abitazione principale – Oltre all’aliquota ridotta, è prevista una detrazione base di 200 euro e una maggiorazione (solo per il biennio 2012-2013), pari a 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni e fino a 400 euro. I Comuni possono comunque disporre l’aumento della detrazione, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, anche introducendo varianti correlate al reddito del contribuente o altri elementi.

La quota è destinata al comune 
– La destinazione dell’intero gettito IMU, nel caso di abitazione principale, va ai comuni, soluzione prevista anche per i fabbricati rurali strumentali e per gli alloggi Iacp e delle cooperative a proprietà indivisa, dato che in questi casi non è dovuta la quota erariale. Di conseguenza, tutto il tributo va versato in un unico rigo del modello F24 e con codice tributo “3912”.