Sponsorizzazioni: deducibili se inerenti

Sentenza della CTP di Reggio Emilia

Le sponsorizzazioni sportive sono deducibili soltanto se c’è un nesso tra l’attività economica esercitata dal soggetto erogatore e la capacità della società sportiva beneficiaria di promuoverne l’immagine. L’inerenza richiesta dall’articolo 109 del TUIR deve essere accertata non solo in ordine al reddito, ma anche all’attività stessa dello sponsor.

La sentenza. È questo emerge dalla sentenza n. 116/4/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia.

La rettifica. La questione ha riguardato una società specializzata nel settore degli impianti di depurazione e dei servizi ambientali, oppostasi a una rettifica di oltre un milione di euro. Tra le numerose contestazioni del Fisco vi era anche quella relativa all’indebito ammortamento di un fabbricato ritenuto non strumentale alla deduzione giudicata illegittima dei costi di pubblicità conseguenti a contratti di sponsorizzazione pubblicitaria sottoscritti con due associazioni sportive dilettantistiche locali. Ciò perché la quasi totalità della clientela della società era costituita da enti pubblici e imprese private, tanto da risultare inverosimile la capacità delle sponsorizzazioni di attrarre nuovi clienti.

La tesi del contribuente. Dal punto di vista della contribuente invece, la deducibilità doveva essere riconosciuta, in quanto “l’inerenza non deve essere funzionale al reddito ma all’attività dell’impresa”. In ogni caso, la deducibilità era assicurata dal comma 8 dell’articolo 90, della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), che prevede per le spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche la presunzione assoluta che esse siano di pubblicità, fino un massimo di 200 mila euro annui. Le spese in parola, quindi, sono deducibili, qualora ricorrano due condizioni: gli oneri devono essere destinati a promuovere l’immagine del soggetto erogante e deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario in questo senso.

La CTP. Ebbene, la CTP di Reggio Emilia ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente. Le riprese fiscali confermate dai giudici per costi di sponsorizzazioni ritenuti non inerenti sono ammontate a 300 mila euro.